STATUTO TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita con sede nel Comune di Orzinuovi (BS) la Società Cooperativa denominata:
"NUVOLA LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell’articolo 1, lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.112.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia.
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.
Art. 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30%
dei lavoratori impiegati in attività produttive, così come indicato nella L.381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art.4 della L.381/91. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività suddivise per macroaree.
Area ecologia e ambiente:
Servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie.
Gestione di nettezza urbana, intesa come spazzamento raccolta differenziata, sgombero, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.
Gestione di piattaforme ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, nei modi e secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative attuali e future in materia.
Commercio e intermediazione per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.
Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi.
Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni. Autotrasporto di carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo.
La commercializzazione di attrezzature ed impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento, al compattamento ed allo smaltimento, dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali; compresi la produzione, gestione e vendita dei prodotti suindicati.
Autotrasporto di merci in conto terzi e in conto proprio, sia in ambito nazionale che internazionale.
La raccolta, il trasporto, il commercio, l’intermediazione o il recupero, la cernita, la selezione e la trasformazione di rifiuti, detenzione e lavorazione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici. Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici e di materiali di recupero, incluso raccolta, trasporto, cernita, selezione, separazione, smontaggio di prodotti usati quali autovetture per ottenere parti riutilizzabili, imballaggio, reimballaggio, immagazzinaggio e consegna, ma senza un vero processo di trasformazione.
Smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per ottenere e rivendere parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio.
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera), sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami).
Commercio all'ingrosso di carta straccia, stracci, rifiuti di vetro e di plastica.
La società inoltre, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, si occuperà dell'attuazione di iniziative di rappresentanza e supporto ai processi di recupero dei rifiuti, quali ad esempio:
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azioni di sensibilizzazione;
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attività di promozione del territorio e marketing territoriale;
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azioni a sostegno per lo sviluppo del sistema di riciclaggio;
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assistenza tecnica agli Enti associati nelle rispettive materie di competenza; in particolare assistenza tecnica in materia di: sviluppo locale; materie prime alternative e sviluppo sostenibile, pianificazione strategica; internazionalizzazione del territorio;
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la società potrà effettuare lo svolgimento dell'attività di valutazione, programmazione, acquisto e vendita, per conto e nell'interesse del committente, di spazi pubblicitari per la migliore commercializzazione dei beni e servizi resi, utile al raggiungimento degli scopi sociali;
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la società potrà, altresì, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale,
promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse; la stessa per lo svolgimento di tutte le attività che precedono si potrà avvalere oltre che della propria struttura tecnico-organizzativa, anche di strutture o società esterne e di professionisti del settore;
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la società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e/o da ogni altro Ente o Istituto.
Area verde e florovivaismo:
Attività di cura e manutenzione del paesaggio.
Progettazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato compreso potatura, impianti di irrigazione.
Manutenzione e gestione di vivai forestali e vivai di alberi.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi
da giardino, manuali in materia di giardinaggio.
Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale.
Area Manutenzioni:
Servizi di manutenzione “global service” per enti pubblici e privati.
Progettazione e realizzazione di attività di manutenzioni varie di opere, a titolo indicativo e non esaustivo: impianti i elettrici, idraulici, attività muratura e carpenteria, falegnameria traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili e industriali, segnaletica stradale, affissioni.
Sgombro neve, manutenzione strade e servizi accessori.
Area informatica:
Progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti e di servizi di comunicazione informatica e di infrastrutture tecnologiche a favore di terzi.
Realizzazione di centri elaborazione e raccolta dati, di documentazione e informazione, anche attraverso l’accesso a banche dati costituite o da costituirsi, al servizio di realtà operanti negli stessi settori.
Produzione e pubblicazione di studi e ricerche commissionate da enti privati e/o pubblici o realizzate in proprio inerenti le attività svolte.
Area manifatturiera:
Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere. Gestione di aziende in proprietà o in affitto.
Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.
Attività di lavorazione a favore di terzi con propri mezzi. Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.
Area pulizia:
Servizi di pulizia civile e industriale.
Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.
Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma.
Commercio sia al dettaglio che all’ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia. Servizi di lavanderia e stireria industriale.
Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria compreso di noleggio, lavaggio, stiro e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.
Area ristorazione:
Gestione centri di cottura, ristoranti, mense, tavole calde, spacci aziendali per enti pubblici e privati per la preparazione e distribuzione di pasti, anche preconfezionati.
Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all’esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.
Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo scodellamento, porzionatura pasti, servizio catering
Servizi conto terzi
Gestione impianti sportivi compreso pulizia custodia e gestione attività. Gestione centralini e portinerie.
Servizio di accompagnamento e/o trasporto scolastico.
Gestione servizi cimiteriali in genere ed in particolare servizi di custodia e attività di manutenzione; operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione.
Trasporto di merci in conto proprio e per conto terzi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie; (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività di corriere, facchinaggio, consegne a domicilio ecc.);
Lettura, telelettura dei misuratori di ogni ordine e grado Manutenzioni a qualsivoglia titolo ai misuratori di ogni ordine e grado.
Servizi di Bollettazione/Fatturazione di ogni ordine e grado.
Servizi postali, logistici, di trasporto di ogni ordine e grado e con qualsivoglia vettore, anche mediante licenze, autorizzazioni, accreditamenti di ogni ordine e grado con autorità nazionali e internazionali.
Area agricoltura sociale
La conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc. mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche adottando tecniche colturali in grado di aumentare la fertilità e la vitalità del terreno, con il metodo dell’agricoltura biologica / biodinamica.
L ’allevamento di ogni tipo di animale in particolare bovino e suino.
La commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività sopra indicate, ivi compreso i prodotti ottenuti in conferimento da altre cooperative o da singoli produttori, mediante vendita sia all’ingrosso che al dettaglio.
In riferimento all’attività di agricoltura sociale di cui ai punti precedenti, la cooperativa potrà svolgere in modo organizzato, e senza fini di lucro attività per promuovere e diffondere l’agricoltura biologica/biodinamica e comunque un’agricoltura ecosostenibile organizzando, corsi di formazione, stage in azienda, visite, incontri, in collaborazione con Enti pubblici e privati.
La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., da Enti, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati.
La cooperativa potrà svolgere in modo organizzato, e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente alla educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all’inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di bisogno.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti associativi senza scopo di lucro (in particolare, tra gli altri, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, loro consorzi e A.T.I./A.T.S., reti di impresa) nei modi e secondo le procedure previste nelle disposizioni legislative attuali e future in materia.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992
n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
TITOLO III SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci)
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
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concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
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partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
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contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:
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Soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
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Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
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Soci di categoria speciale di cui all’art. 6 del presente statuto.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo regolamento interno. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, per consegna a mano e/o PEC se posseduta alla Cooperativa.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:
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l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
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la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
Art. 7 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.
Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.
La quota minima è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).
Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).
Art. 10 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
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l'importo complessivo dell'emissione;
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l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo Amministrativo, del diritto
di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
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il termine minimo di durata del conferimento;
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i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
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i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
Al socio sovventore è attribuito 1 voti, quale che sia il n° delle quote sottoscritte, nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
TITOLO V
IL RAPPORTO SOCIALE
Art. 12 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
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l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria;
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la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
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l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
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l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
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la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
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la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti
punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
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l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
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l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
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l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
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l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
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la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, o, in mancanza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria;
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l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
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la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul Libro dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Art. 13 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
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al versamento, con le modalità e nei termini fissati al Consiglio di Amministrazione:
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del capitale sottoscritto
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dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
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all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
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a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
-
a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in
relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
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a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata e/o PEC se posseduta alla Cooperativa.
Art. 14 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
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per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
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per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.
Art. 15 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
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che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
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che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
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il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
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che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.
Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 40 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.
Art. 16 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
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non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
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nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro
con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all’art. 6 della
L. 142/2001;
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nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l’attività di
volontariato;
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risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
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previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
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in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
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nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
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svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
L’esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o
PEC se posseduta.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.
Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC se posseduta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.
Art. 18 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione del socio.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.
Art. 19 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.
Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere d), e) ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della società è costituito:
-
dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
-
dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore
-
minimo pari ad € 50 (cinquanta euro);
-
dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
-
dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
-
dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
-
dalla riserva straordinaria;
-
da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto
dall’articolo 2525 c.c. secondo comma.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società
Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,
deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore dal precedente articolo 10, alla costituzione di riserve indivisibili fatta salva la possibilità di deliberare l’eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l’esistenza della Società né all’atto di scioglimento
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
-
a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
-
un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo
le previsioni stabiliti dal successivo articolo 24;
-
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
-
a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
-
ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
-
ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 24 (Ristorni)
Qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di destinare una quota dell’utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell’articolo 2521 u.c. del codice civile sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.
Per i soci lavoratori si terrà conto di:
-
ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno,
-
qualifica professionale,
-
compensi erogati,
-
tempo di permanenza in Cooperativa,
-
tipologia del rapporto di lavoro:
-
la produttività.
Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l’Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull’erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile.
TITOLO VII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 25 (Organi sociali)
Sono organi della Cooperativa:
-
l'Assemblea dei soci;
-
il Consiglio di amministrazione;
-
l’organo di controllo, se nominato
Art. 26 (Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:
-
approva il bilancio e destina gli utili;
-
approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e s.m.i.;
-
delibera sull’emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
-
procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
-
procede all’eventuale nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti;
-
determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all’organo
di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
-
delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
-
provvede alle modifiche dello statuto;
-
delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 24 del presente statuto;
-
delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
-
approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
-
delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell’organo di
controllo se nominato;
-
nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
-
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere
redatto da un Notaio.
Art. 27 (Convocazione dell’assemblea)
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell’Assemblea.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 23. L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta
esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall’organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell’organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all’inizio dell’assemblea e prima di ogni votazione.
Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.
Art. 30 (Voto)
Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.
L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
-
sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
-
sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
-
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano, o con altro
metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano,
per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall’Assemblea.
Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 9, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L’assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
-
non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
-
aver maturato un’esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente,
l’esercizio di:
o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
-
attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
-
non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
Art. 33 (Presidenza del Consiglio di amministrazione)
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.
Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)
In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ed i componenti dell’organo di controllo, se nominato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
-
che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
-
che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
-
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all’organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell’organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall’organo di controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.
Art. 36 (Compiti degli Amministratori)
Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all’Organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.
Art. 37 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’Organo di controllo, se nominato, determinare l’ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
L’Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.
Art. 38 (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 39 (Organo di controllo e revisione legale)
L’Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo
di controllo o un revisore legale dei conti.
Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, spetta all’Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all’articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l’incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.
Si applica l’articolo 2477 del codice civile.
La presenza alle riunioni dell’Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-
che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-
che sia consentito al componente dell’Organo di controllo incaricato della
verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
-
che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell’Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
TITOLO VIII CONTROVERSIE
Art. 40 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all’art. 838 bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
-
tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
-
le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
-
le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia presso l’organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.
Art 41 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
-
uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
-
tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla
Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 838 ter c.p.c..
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 829 terzo comma c.p.c., i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine “per non più di una sola volta” ai sensi dell’art. 838 ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 42 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 43 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
-
a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
-
a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. e) e dell'eventuale sovrapprezzo;
-
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.
TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 45 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi
dell’articolo 2514 la cooperativa:
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non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
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non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
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non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
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dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 47 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la
“disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Marcarini Patrizia
F.to Andrea Barucco, Notaio (Impronta sigillo)
Certifico io sottoscritto Andrea Barucco, Notaio in Castegnato, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digita- le, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento origina- le su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.