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  • Art. 1 - Costituzione e denominazione

    È costituita con sede nel Comune di Orzinuovi (BS) la Società Cooperativa denominata:

    "NUVOLA LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

    Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

  • Art. 2 - Durata

    La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

  • Art. 3 - Scopo mutualistico

    La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.112.

    La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

    La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

    La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

    Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia.

    La Cooperativa recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

  • Art. 4 - Oggetto sociale

    La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione.

    La Cooperativa svolge attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive, così come indicato nella L.381/91.

    I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della L.381/91.

    Di seguito le aree di attività suddivise per macroaree:

  • 🌿 Area Ecologia e Ambiente

    • Servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie.
    • Gestione di nettezza urbana: spazzamento, raccolta differenziata, sgombero, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
    • Gestione di piattaforme ecologiche, centri di selezione, centri di compostaggio e discariche.
    • Commercio e intermediazione per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali (carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno, vetro).
    • Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi.
    • Attività di bonifica del territorio, consolidamenti, forestazioni e riforestazioni.
    • Autotrasporto di merci in conto terzi e in conto proprio.
    • Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici e non metallici.
    • Smantellamento di automobili, computer, televisori e altre apparecchiature.
    • Azioni di sensibilizzazione, promozione del territorio, marketing territoriale.
    • Assistenza tecnica agli Enti associati in materia di sviluppo locale, materie prime alternative, pianificazione strategica.
  • 🌳 Area Verde e Florovivaismo

    • Attività di cura e manutenzione del paesaggio.
    • Progettazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato, compreso potatura, impianti di irrigazione.
    • Manutenzione e gestione di vivai forestali e vivai di alberi.
    • Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili e attrezzi da giardino.
    • Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale.
  • 🔧 Area Manutenzioni

    • Servizi di manutenzione "global service" per enti pubblici e privati.
    • Progettazione e realizzazione di attività di manutenzioni varie: impianti elettrici, idraulici, muratura, carpenteria, falegnameria.
    • Traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili e industriali.
    • Segnaletica stradale, affissioni.
    • Sgombro neve, manutenzione strade e servizi accessori.
  • 💻 Area Informatica

    • Progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti e di servizi di comunicazione informatica.
    • Realizzazione di centri elaborazione e raccolta dati, di documentazione e informazione.
    • Produzione e pubblicazione di studi e ricerche commissionate da enti privati e/o pubblici.
  • 🏭 Area Manifatturiera

    • Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere.
    • Gestione di aziende in proprietà o in affitto.
    • Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.
    • Attività di lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.
  • 🧹 Area Pulizia

    • Servizi di pulizia civile e industriale.
    • Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.
    • Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione.
    • Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di prodotti e materiali per la pulizia.
    • Servizi di lavanderia e stireria industriale.
  • 🍽️ Area Ristorazione

    • Gestione centri di cottura, ristoranti, mense, tavole calde, spacci aziendali per enti pubblici e privati.
    • Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche.
    • Servizio catering, scodellamento, porzionatura pasti.
  • 📦 Servizi conto terzi

    • Gestione impianti sportivi compreso pulizia, custodia e gestione attività.
    • Gestione centralini e portinerie.
    • Servizio di accompagnamento e/o trasporto scolastico.
    • Gestione servizi cimiteriali: custodia, manutenzione, inumazione, tumulazione, esumazione.
    • Trasporto di merci in conto proprio e per conto terzi.
    • Lettura, telelettura dei misuratori di ogni ordine e grado.
    • Servizi di Bollettazione/Fatturazione.
    • Servizi postali, logistici, di trasporto.
  • 🌾 Area Agricoltura Sociale

    • Conduzione di terreni agricoli mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche con metodo biologico/biodinamico.
    • Allevamento di ogni tipo di animale, in particolare bovino e suino.
    • Commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti.
    • Promozione e diffusione dell'agricoltura biologica/biodinamica organizzando corsi di formazione, stage, visite, incontri.
    • La cooperativa potrà svolgere attività inerenti alla educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e inserimento sociale.
    • Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
  • Art. 5 - Soci

    Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

    Categorie di soci:

    1. Soci prestatori - persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.
    2. Soci volontari - persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà ai sensi della L.381/91.
    3. Soci di categoria speciale - di cui all'art. 6 del presente statuto.

    Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

    In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

  • Art. 6 - Categoria speciale di soci

    La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 del codice civile. In tale categoria potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

    La durata dell'appartenenza a tale categoria viene fissata dal Consiglio di Amministrazione per un termine non superiore a cinque anni.

    Costituiscono cause di esclusione:

    • l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
    • la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
  • Art. 7 - Soci sovventori

    Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

  • Art. 8 - Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

    I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

    I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

    La quota minima è di € 500,00.

  • Art. 9 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

    Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

    Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente.

  • Art. 10 - Deliberazione di emissione

    L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

    • l'importo complessivo dell'emissione;
    • l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione;
    • il termine minimo di durata del conferimento;
    • i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili;
    • i diritti patrimoniali in caso di recesso.

    Al socio sovventore è attribuito 1 voto, quale che sia il n° delle quote sottoscritte.

  • Art. 11 - Recesso dei soci sovventori

    Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento.

  • Art. 12 - Domanda di ammissione

    Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

    • nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, PEC;
    • la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
    • l'indicazione della effettiva attività svolta, condizione professionale, competenze;
    • l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto;
    • l'accettazione della clausola arbitrale.

    Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul Libro dei Soci.

  • Art. 13 - Obblighi dei soci

    I soci sono obbligati:

    • al versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
    • all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni.

    I soci lavoratori sono ulteriormente obbligati:

    • a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali;
    • a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro.
  • Art. 14 - Perdita della qualità di socio

    La qualità di socio si perde:

    • per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
    • per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

    È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale.

  • Art. 15 - Recesso del socio

    Può recedere il socio:

    • che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
    • che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
    • il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso;
    • che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

    Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione.

  • Art. 16 - Esclusione

    L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che:

    • non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
    • abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa;
    • risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto;
    • sia moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte;
    • causi significativi danni materiali o d'immagine alla società;
    • svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

    L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC.

  • Art. 17 - Delibere di recesso ed esclusione

    Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC.

    Le controversie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale.

  • Art. 18 - Liquidazione

    I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate.

    Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione.

    Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

  • Art. 19 - Morte del socio

    In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate.

    Gli eredi e legatari dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

  • Art. 20 - Termini di decadenza

    La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

    Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso sarà devoluto alla riserva legale.

  • Art. 21 - Elementi costitutivi

    Il patrimonio della società è costituito:

    1. dal capitale sociale, formato da:
      • conferimenti dei soci cooperatori (valore minimo € 50);
      • conferimenti dei soci sovventori (fondo per il potenziamento aziendale);
    2. dalla riserva legale;
    3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
    4. dalla riserva straordinaria;
    5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

    Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge (art. 2525 c.c.).

    Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

  • Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

    Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.

    Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio.

  • Art. 23 - Bilancio di esercizio

    L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

    Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio.

    Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (180 giorni per bilancio consolidato).

    L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili:

    • a riserva legale;
    • eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno;
    • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
    • a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
    • ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale.
  • Art. 24 - Ristorni

    Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

    I ristorni attribuiti ai soci lavoratori non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi (art. 3 L.142/2001).

    Criteri per la ripartizione del ristorno (soci lavoratori):

    • ore lavorate ovvero retribuite nell'anno;
    • qualifica professionale;
    • compensi erogati;
    • tempo di permanenza in Cooperativa;
    • tipologia del rapporto di lavoro;
    • produttività.
  • Art. 25 - Organi sociali

    Sono organi della Cooperativa:

    • l'Assemblea dei soci;
    • il Consiglio di amministrazione;
    • l'organo di controllo, se nominato.
  • Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

    L'Assemblea:

    • approva il bilancio e destina gli utili;
    • approva il bilancio sociale;
    • delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
    • nomina e revoca il Consiglio di amministrazione;
    • nomina l'organo di controllo o il revisore legale;
    • determina i compensi degli Amministratori e dell'organo di controllo;
    • delibera su modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
    • provvede alle modifiche dello statuto;
    • delibera sull'erogazione del ristorno;
    • delibera lo stato di crisi aziendale;
    • approva il regolamento interno di lavoro;
    • delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
    • nomina i liquidatori.
  • Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea

    L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora.

    L'avviso deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

    In alternativa, convocazione tramite posta elettronica con prova di avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima.

    L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

  • Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

    Prima convocazione: costituita con la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto.

    Seconda convocazione: costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

    Delibera a maggioranza assoluta dei voti.

    Per lo scioglimento anticipato o la trasformazione: voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

  • Art. 29 - Verbale delle deliberazioni

    Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

    Il verbale deve indicare la data, i partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni.

    Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

  • Art. 30 - Voto

    Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 90 giorni e non in mora.

    Ciascun socio persona fisica ha un solo voto; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.

    L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza/audioconferenza a determinate condizioni.

    I soci possono farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto.

    Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

    Non è ammesso il voto segreto.

  • Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

    L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

    Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

  • Art. 32 - Consiglio di Amministrazione

    Il Consiglio è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 9.

    Gli Amministratori durano in carica un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

    La maggioranza dei componenti è scelta tra i soci cooperatori.

    I soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti.

    L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci (con requisiti specifici).

  • Art. 33 - Presidenza del Consiglio

    Il consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

    Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

  • Art. 34 - Adunanze del Consiglio

    Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno.

    Convocazione mediante avviso a tutti gli amministratori almeno 3 giorni prima (1 giorno in caso di urgenza).

    Le riunioni possono svolgersi in audioconferenza o videoconferenza a condizioni specifiche.

    Per la validità: presenza della maggioranza dei membri; deliberazioni con maggioranza assoluta dei presenti.

  • Art. 35 - Integrazione del Consiglio

    In caso di mancanza di uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli (art. 2386 c.c.).

    Se viene meno la maggioranza, quelli rimasti convocano l'Assemblea per la sostituzione.

  • Art. 36 - Compiti degli Amministratori

    Gli amministratori hanno i più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati ai soci.

    Possono delegare parte delle proprie attribuzioni (esclusi ammissione, recesso, esclusione dei soci e decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

    Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di controllo.

  • Art. 37 - Compensi agli Amministratori

    L'Assemblea determina i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo.

    Spetta al Consiglio, sentito l'Organo di controllo, determinare la remunerazione per singoli Amministratori.

  • Art. 38 - Rappresentanza

    Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

    In caso di assenza del Presidente, tutti i poteri spettano al Vicepresidente.

  • Art. 39 - Organo di controllo e revisione legale

    L'Assemblea, se obbligatorio per legge o facoltativamente, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

    Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

    La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

  • Art. 40 - Clausola arbitrale

    Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali (art. 838 bis c.p.c.) le controversie:

    • tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
    • relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
    • da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

    Condizione di procedibilità: preventivo tentativo di conciliazione presso l'organismo promosso da Confcooperative.

  • Art. 41 - Arbitri e procedimento

    Gli arbitri sono in numero di:

    • Uno - per controversie di valore inferiore a € 15.000;
    • Tre - per le altre controversie.

    Sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

    Decidono secondo diritto nel termine di 3 mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale.

  • Art. 42 - Esecuzione della decisione

    La mancata esecuzione della decisione definitiva è valutata quale causa di esclusione del socio.

  • Art. 43 - Scioglimento anticipato

    L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

  • Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale

    In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sarà devoluto:

    1. a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
    2. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
    3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 L. 31.1.1992 n. 59).
  • Art. 45 - Regolamenti

    L'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

    Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali deve essere esaminato il regolamento che disciplina i rapporti di lavoro.

  • Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

    Principi inderogabili:

    • non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
    • non potrà remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi;
    • non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
    • dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
  • Art. 47 - Rinvio

    Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

    Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, si applicano le norme delle società a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.).

  • 📜 Certificazione Notarile

    Certifico io sottoscritto Andrea Barucco, Notaio in Castegnato, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.


    Firmato: Marcarini Patrizia

    Firmato: Andrea Barucco, Notaio (Impronta sigillo)